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Il Popolo dei Cristiani della Nuova Era
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REGISTRATO con Atto Privato/Pubblico in data 19 Febbraio 2007 c/o Agenzia delle Entrate Ufficio di Modena.
STATUTO dell' Associazione di Promozione Sociale SOULNESS
TITOLO I – RAPPORTI DI ASSOCIAZIONE
Articolo 2 - Carattere Volontario
Articolo 3 - Durata dell'Associazione
L'Associazione non potrà essere sciolta, se non in base alle norme del presente Statuto e con specifica deliberazione dell'assemblea dei Soci.
TITOLO II - SCOPI FINALITA' E ATTIVITA' DI SOULNESS
SOULNESS è un ASSOCIAZIONE Libera, apolitica che NON persegue acuna finalità di LUCRO. Opera senza nessuna discriminazione di carattere politico, religioso, o sociale, per la tutela della dignità e del Bene Essere dell'Essere Umano in tutte le sue Espressioni sia Individuali che Sociali. L'ASSOCIAZIONE è Ispirata al Valore Sociale dell'Associazionismo, Liberamente Costituito e alle sue molteplici attività espressive e partecipative. SOULNESS si propone di promuovere e Realizzare tutte quelle Attività Istituzionali e ad esse connesse che permettano all'Essere Umano di riappropriarsi di uno stile di Vita ETICO, Semplice e Naturale, in Armonia con le Leggi della Natura e con il proprio Essere Umano Integrale. L'Associazione, può con delibera del Consiglio Direttivo accogliere nel proprio seno o aderire a sua volta ad ASSOCIAZIONI, ENTI PUBBLICI O PRIVATI, ONLUS, con finalità Etiche analoghe all'Associazione stessa e ne potrà coordinare l'attività sia a livello Nazionale che Internazionale, e può costituire sezioni o filiali in Italia e all'estero. E' formalmente esclusa dagli scopi dell'Associazione la finalità di tutela esclusiva di interessi economici degli Associati. L'Associazione provvederà all'individuazione ed organizzazione di Progetti, Iniziative, Servizi, Attività Culturali, di Ricerca Etica, Interiore Spirituale, Rurali Agricole, Promuovendo tra i Propri associati siano essi Individui, o Enti e Associazioni con finalità analoghe a quelle dell'Associazione SOULNESS momenti di Incontro e Confronto e Aggregazione e Crescita. L'esercizio di attività connesse e integrative a quelle Istituzionali dell'Associazione, è consentito a condizione che in ciascuno esercizio e nell'ambito di ciascuno dei settori sopra elencati, esse non siano prevalenti rispetto a quelle Istituzionali, e che i relativi proventi non superino il 66 per cento delle spese complessive dell'Associazione. L'ASSOCIAZIONE si avvale di Attività prestate in forma VOLONTARIA, Libera e Gratuita dai propri ASSOCIATI, per il perseguimento dei Fini Istituzionali. In stato e in caso di necessità l'Associazione potrà assumere Lavoratori alle proprie dipendenze, o avvalersi di prestazioni di Lavoro Autonomo, anche avvalendosi dei propri Associati. Articolo 5 – Attività Ciò premesso, l'ASSOCIAZIONE SOULNESS nel perseguimento dei propri Scopi Istituzionali, e Senza Finalità di Lucro potrà svolgere Attività, Iniziative, Eventi, Corsi, e Quant'Altro Ritenuto Utile e Necessario al Fine di Promuovere l'Aggregazione, la Crescita Individuale e Sociale degli Esseri Umani, così potrà:
come, dove e quando ve ne siano le condizioni, senza per altro che questo possa mai sostituirsi a figure professionali o altre istituzioni riconosciute e abilitate – i progetti di cui sopra;
DHARMA- l'Uguaglianza, la Fratellanza Universale, la Libertà, il Rispetto Reciproco, la Solidarietà Umana, e la NON violenza;
Madri o Padri senza coniuge e con figli a carico, Bambini abbandonati od orfani o con problematiche sociali, Famiglie in difficoltà o in stato di povertà, persone in difficoltà o in stato di povertà.
TITOLO III – I SOCI Articolo 6 – I Soci L'Associazione riconosce la qualifica di Socio a tutte le Persone fisiche o Enti che partecipano alla Vita Associativa, accettano e rispettano lo Statuto Sociale, eventuali regolamenti interni e portano con continuità il loro Contributo Associativo, Culturale ed Economico alle Finalità Istituzionali. Tutti i Soci Persone fisiche, se maggiorenni, possono assumere Responsabilità Sociali che possono meglio essere precisate in eventuale regolamento, partecipano alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione e godono dell'elettorato attivo e passivo. Ogni Socio può esercitare solo un voto. I Soci se Persone fisiche maggiorenni, o se Enti, Partecipano alla elezione degli Organi Direttivi dell'Associazione, approvano eventuali modifiche statutarie,e regolamenti, approvano il rendiconto economico, e finanziario annuale con l'esclusione di ogni limitazione in funzione della temporaneità della loro partecipazione alla Vita Associativa del Sodalizio. L'Associazione è composta da Soci Fondatori, Ordinari, Sostenitori. La distinzione in categorie degli Associati non influisce sui diritti degli Associati di Partecipare Attivamente e Liberamente alla Vita dell'Associazione. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla Vita Associativa. La Qualifica di Socio dell'Associazione SOULNESS , indipendentemente dal periodo di delibera da parte del Consiglio Direttivo, è annuale e cessa in ogni caso al 31 Dicembre di ogni anno. Tutti i Soci possono Liberamente Rinnovare ogni anno la loro Adesione all'Associazione, pagando la Quota associativa nella misura e nei modi deliberati dal Consiglio Direttivo. La Quota associativa è intrasmissibile, anche “mortis causa” e non potrà mai essere rivalutabile. Articolo 7 - I Soci Fondatori Sono Soci Fondatori le Persone che hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo dell'Associazione SOULNESS Contribuendo di Fatto alla Nascita dell'Associazione SOULNESS e alla Creazione del Patrimonio Iniziale dell'Associazione SOULNESS. Articolo 8 - I Soci Ordinari Sono Soci Ordinari coloro che ne facciano domanda all'Associazione SOULNESS, impegnandosi al pagamento della Quota Associativa di Pertinenza. Gli Enti che intendano Associarsi potranno essere ascritti solo alla categoria dei Soci Sostenitori, salvo si tratti di Associazioni o Cooperative di Solidarietà Sociale. Articolo 9 – Soci Sostenitori Sono Soci Sostenitori, tutti gli Associati che non siano Soci Fondatori e che non dovendo essere necessariamente ascritti ai Soci Ordinari, non facciano domanda di ammissione all'Associazione in tale qualità. Articolo 10 – Domanda di Ammissione L'ammissione a Socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte delle Persone Interessate. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, motivando in ordine ad eventuale diniego. Le Persone fisiche dovranno presentare all'atto della domanda di Adesione, i propri dati anagrafici, codice fiscale, e l'autorizzazione a SOULNESS al trattamento dei dati personali. Gli Enti dovranno presentare insieme alla domanda di Adesione la denominazione completa, la sede legale e quella amministrativa, copia autenticata dello Statuto, copia della delibera dell'organo direttivo che ha previsto l'adesione, e l'autorizzazione a SOULNESS per il trattamento dei dati sensibili. Per entrambi, le motivazioni di Adesione dovranno essere convergenti con le Finalità Istituzionali di SOULNESS. Allegata alla domanda di Adesione dovrà esservi una Dichiarazione di impegno formale al pagamento della Quota Associativa in caso di Ammissione. Articolo 11 – Diritti e Doveri degli Associati Tutti gli Associati, godono di eguali Diritti di Partecipazione alla Vita Associativa, nei modi previsti dal presente Statuto, e dai regolamenti da esso derivati. In particolare essi hanno:
I Soci sono tenuti a:
La partecipazione All'Associazione SOULNESS non si collega né alla titolarità di azioni, né a quella di quote di natura patrimoniale; ad essa non corrisponde alcuna quota del patrimonio dell'Associazione SOULNESS. Pertanto i Soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del Fondo Comune ne degli altri beni mobili o immobili e cespiti dell'Associazione SOULNESS. SOULNESS Associazione no profit, non persegue fini di lucro, pertanto i proventi delle attività erogate in forma volontaria non possono in nessun caso essere divisi fra gli Associati, anche in forme indirette. Compatibilmente con l'obbligo di reinvestimento disciplinato dalle norme vigenti e dal presente Statuto, gli utili dell'Associazione entrano a far parte del Patrimonio alla chiusura di ciascun esercizio e non sono in nessun caso ripartibili tra gli Associati. Articolo 12 – Esclusione degli Associati I Soci possono essere esclusi per i seguenti motivi:
Le esclusioni, previa convocazione e audizione dell'interessato, saranno deliberate a maggioranza assoluta dei presenti alla riunione del Consiglio Direttivo, sentito il parere del Presidente Onorario. I Soci esclusi per morosità possono essere riammessi presentando domanda come previsto dallo Statuto previo pagamento delle pregresse morosità. I soci esclusi possono fare ricorso inviando raccomandata con avviso di ricevimento al Presidente il quale potrà proporre alla Assemblea degli Associati votazione in merito al ricorso, in caso di conferma dell'eclusione da parte dell'Assemblea, l'esclusione sarà da intendersi definitiva. L'esclusione dall'Associazione, comporta la perdita automatica dei diritti precedentemente acquisiti in seno all'associazione. TITOLO IV – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE Articolo 13 – Organi dell'Associazione
Articolo 14 – Il Presidente Il Presidente è eletto dall'Assemblea. Il Presidente è eletto tra gli Associati, e rimane in carica quattro anni e può essere liberamente rieletto.Nel caso in cui si renda necessaria la sostituzione prima della scadenza del periodo quadriennale, il Presidente sarà designato dal Consiglio Direttivo e decadrà insieme ad esso al termine del mandato.Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione, Presiede il Consiglio Direttivo e coordina l'Attività Associativa. Convoca l'Assemblea almeno una volta all'anno in occasione dell'approvazione del rendiconto economico e finanziario, del bilancio preventivo. Il Presidente , per la sua opera può ricevere dal Consiglio Direttivo una indennità per la carica conforme al decreto del Presidente della Repubblica 10 Ottobre 1994, n° 645, e dal decreto-legge 21 Giugno 1995, n° 239, convertito dalla legge 3 Agosto 1995, n° 336, e successive modifiche e integrazioni, per il Presidente del collegio sindacale delle società per azioni. Il Presidente inoltre convoca l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria ove sia necessario, e dà applicazione alle delibere assembleari ed alle delibere del Consiglio Direttivo. Il Presidente è autorizzato ad aprire, gestire chiudere conti correnti bancari, postali o altro intestai all'Associazione, a sottoscrivere tutti gli atti, contratti, per nome e per conto dell'Associazione nel Supremo Interesse della Stessa. In caso di necessità e urgenza, competono al Presidente poteri straordinari nella amministrazione, ma ogni suo operato dovrà essere sottoposto al consiglio del Presidente Onorario, e ratificato nella prima riunione possibile del Consiglio Direttivo, dal Consiglio Direttivo stesso. Articolo 15 – Il Vice Presidente Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce ad ogni effetto, in caso di assenza o di delega del Presidente o di impedimento. In caso di impossibilità per indisponibilità prolungata, le funzioni e le deleghe del Presidente, previo il parere favorevole del Presidente Onorario, ed espressa delibera del Consiglio Direttivo, sono attribuite temporaneamente al Vice Presidente, e nel caso anche il Vice Presidente fosse indisponibile, al Consigliere più anziano nella carica. Articolo 16 – Il Presidente Onorario Il Presidente Onorario è Nominato per particolari meriti e motivazioni, al momento della Costituzione dell'Associazione SOULNESS è nominato nella persona del Signor Pietro Pingitore, al quale viene riconosciuto il Merito di aver dato Vita ed Ispirazione alla Nascita di SOULNESS. Il Presidente Onorario non ha funzioni di legale rappresentante dell'associazione. Il Presidente Onorario può svolgere attività di relazioni pubbliche nel Supremo Interesse dell'Associazione SOULNESS. Il Presidente Onorario essendo l'Ispiratore delle Finalità Istituzionali di SOULNESS è il supervisore del cammino di SOULNESS e di tutti i progetti di ricerca e sviluppo e delle attività di cui al Preambolo e agli Articoli 4 e 5 del presente STATUTO. Il suo parere è rilevante e vincolante oltre che essere di Guida e di riferimento rispetto al Preambolo e agli Articoli 4 e 5 del Presente Statuto. Al Presidente Onorario è dato mandato di tracciare le linee Guida di Etica, Spiritualità e della Scienza dell'Anima che Animano SOULNESS in espresso riferimento al Preambolo, e agli articoli 4 e 5 del Presente Statuto.Il Presidente Onorario rimane in Carica a Vita. Articolo 17 – Il Segretario Il Segretario coadiuva il Presidente nella sua Attività, di aggiornamento dei libri sociali e dell'archivio, ed in particolare nella stesura dei verbali dell'Assemblea, e del Consiglio Direttivo, e nella programmazione Umanistica, Scientifica, Sociale e Culturale dell'Associazione. Articolo 18 – Il Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di componenti, il cui numero va da un minimo di tre, ad un massimo di undici persone, Essi al di là delle cariche partorite dall'Atto Costitutivo, sono eletti dall'Assemblea. Il Consiglio Direttivo è Presieduto dal Presidente, e dura in carica quattro anni, ed è Liberamente rieleggibile. Il Consiglio Direttivo dopo la nomina da parte dell'Assemblea, elegge al proprio interno il Presidente e tutte le altre cariche istituzionali necessarie. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente tutte le volte che Egli ne ravveda la necessità, può altresì venire convocato su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo medesimo. L'Avviso di convocazione, contenente gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data e il luogo della riunione, sarà esposto almeno cinque giorni prima nei locali della Sede Sociale dell'Associazione e sarà inviato a mezzo lettera, fax o e-mail entro lo stesso termine di tempo a tutti i Componenti del Consiglio Direttivo medesimo. Alle Riunioni del Consiglio Direttivo può partecipare di diritto il Presidente Onorario, in ogni caso Il Presidente Onorario dovrà essere tempestivamente informato sulle delibere del Consiglio Direttivo stesso. Un verbale delle riunioni dovrà essere redatto dal Segretario e sotto la responsabilità del Presidente. Compiti del Consiglio Direttivo:
Le Riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando vi partecipi almeno un componente oltre al Presidente. Le delibere del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza relativa dei voti e con la presenza di almeno due componenti. Il Consiglio Direttivo approva le proprie delibere con il metodo del voto palese. Per tutto quello non espressamente previsto, per la validità delle delibere, valgono le stesse norme stabilite per l'Assemblea dei Soci. In Caso di decadenza del Consiglio Direttivo, decade anche il Collegio dei Probiviri. Nel caso di decadenza degli Organi Associativi, Il Presidente provvede immediatamente alla convocazione dell'Assemblea per la loro rielezione. Articolo 19 – Il Collegio dei Probiviri Il Collegio dei Probiviri è eletto dall'Assemblea, per lo svolgimento degli incarichi previsti dallo Statuto e dalle normative vigenti. Articolo 20 – L'Assemblea degli Associati L'Assemblea degli Associati è composta dai Soci: Fondatori, Ordinari, Sostenitori Regolarmente Associati. L'Assemblea salvo diversa necessità si riunisce una volta all'anno entro il 31 dicembre per l'approvazione dei bilanci, consuntivo e preventivo, e per gli altri adempimenti di propria competenza. Si riunisce altresì ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli Associati aventi diritto. Può essere in ogni caso convocata, anche a scopo consultivo, per periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessano lo Sviluppo dell'Associazione. Un Verbale delle Riunioni viene redatto su apposito “libro verbali” dell'Assemblea, sarà redatto a cura del Segretario e sotto la Responsabilità del Presidente. Partecipano all'Assemblea Tutti gli Associati in Regola con le Quote Associative, ed ogni Associato ha Diritto se maggiorenne ad un solo voto, non sono ammesse deleghe. L'Assemblea è Validamente costituita con la presenza di un numero di Soci superiore a quello previsto per il Consiglio Direttivo. L'Assemblea delibera con voto palese, viene adottato il metodo per acclamazione o di voto riservato quando si tratta di elezione alle cariche Sociali, e/o quando riguarda le singole Persone. Le delibere sono valide al raggiungimento della maggioranza relativa dei consensi dei partecipanti. Nel caso di modifiche Statutarie, sono approvate le proposte che ottengono i due terzi dei consensi dei Partecipanti. E' ammesso un solo voto per Associato, e qualora una proposta a scrutinio riservato ottenga la parità dei consensi si intenderà respinta. Articolo 21 – Convocazione dell'Assemblea L'Assemblea degli associati viene convocata dal Presidente mediante avviso affisso nel termine di 15 giorni precedenti la data di convocazione, nella Sede Sociale, e con comunicazione inviata nello stesso termine a mezzo lettera, fax, o e-mail. Può essere convocata su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo, o su richiesta di almeno un decimo degli Associati Regolarmente Iscritti. L'Avviso di convocazione deve contenere:
In apertura dei lavori, l'Assemblea nomina due scrutatori per le votazioni palesi e per le votazioni riservate per assistere il Presidente ed il Segretario. Le Riunioni dell'assemblea degli associati possono essere rese pubbliche qualora all'ordine del giorno siano previsti argomenti di interesse collettivo e generale. Sarà facoltà del Presidente consentire ai non Associati di prendere la parola. Articolo 22 – Compiti dell'Assemblea
a) Il Consiglio Direttivo b) Il Collegio dei Probiviri; Le Cariche Sociali sono Gratuite fatto Salvo il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. TITOLO V PATRIMONIO E GESTIONE FINANZIARIA Articolo 23 – Patrimonio dell'Associazione Il Patrimonio dell'Associazione è costituito dalle Quote Associative, e dai Contributi Associativi Versati dai Soci , dai contributi di Enti Pubblici ed Organismi Nazionali Esteri e sovra nazionali, di Associazioni riconosciute e non riconosciute e di privati; da Lasciti, donazioni, atti di liberalità e da Proventi delle varie Attività Culturali, Didattiche, e Ricreative; dai Beni Mobili ed Immobili, eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio, Donazioni, Lasciti, Erogazioni e Legati, Titoli Pubblici e Privati. L'Associazione, al solo fine del perseguimento dello Scopo Sociale, e nel rispetto delle normative vigenti potrà svolgere prestazioni di Servizi, convenzionati e non, iniziative promozionali, sottoscrizioni anche a premi. Tutti i proventi di tali prestazioni o iniziative, detratti gli oneri di competenza, così come previsto dalle norme vigenti, saranno acquisiti al Patrimonio dell'Associazione stessa, i proventi delle cessioni di Beni e di Servizi agli Associati ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di Attività economiche di natura commerciale, Artigianale, o Agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria. L'Associazione potrà Godere per l'espletamento delle proprie Attività dell'Utilizzo dei Beni che saranno messi a disposizione dai propri Affiliati o quant'altro. I Soci, in qualunque momento della Vita Associativa e dell'Associazione, non potranno mai esercitare alcun privilegio e/o diritto sul Patrimonio dell'Associazione. In caso, per qualsiasi motivo della cessazione della qualità di associato, e così pure in qualsiasi caso di scioglimento o cessazione dell'Associazione, l'Associato non avrà diritto alcuno a restituzioni, rimborsi, ripartizioni o qualsiasi tipo di attribuzione sul Patrimonio dell'Associazione. Anche nel caso di morte di un Associato, gli eredi non potranno vantare alcun diritto su quanto costituisce il Patrimonio dell'Associazione. Compatibilmente con l'obbligo di reinvestimento disciplinato dalle norme vigenti e dal Presente Statuto, gli Utili dell'Associazione entrano a fare parte del Patrimonio Sociale alla chiusura di ogni esercizio di gestione e non sono in nessun caso suscettibili di ripartizione tra gli Associati, sotto nessuna forma. Articolo 24 – Esercizio Sociale e Finanziario L'Esercizio Sociale e l'Esercizio Finanziario, coincidono entrambi con l'Anno Solare e pertanto Iniziano il Primo Gennaio e Terminano il 31 Dicembre di ogni Anno. Entro il 30 Novembre di ciascun anno, il Consiglio Direttivo predispone un bilancio preventivo dell'Associazione per l'Anno Solare successivo e entro il 31 Gennaio di ciascun anno, predispone un bilancio consuntivo dell'Associazione contenente il rendiconto economico-finanziario relativo all'anno solare precedente. L'Assemblea approva i Bilanci presentati dal Consiglio Direttivo al termine di ogni periodo di Esercizio
TITOLO VI – SCIOGLIMENTO E NORME TRANSITORIE Articolo 25 – Scioglimento dell'Associazione – Controversie – Collegio dei Probiviri In caso di scioglimento, cessazione dell'Associazione, l'eventuale patrimonio che residui dopo la liquidazione sarà devoluto a fini di Pubblica Utilità, o di Utilità Sociale ad altre Associazioni od Enti con Finalità analoghe di Promozione Sociale e di Pubblica Utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'Articolo 3, comma 190, legge 23 Dicembre 1996 N° 662, salvo diversa destinazione prevista dalla legge. Le controversie Sociali fra i Soci, non risolvibili dal Consiglio Direttivo, saranno sottoposte dal Presidente, con esclusione d'ogni altra formalità, alla competenza di un Collegio di tre Probiviri, eletti dall'Assemblea. Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno il Presidente, subito dopo la nomina da parte dell'Assemblea e nella prima riunione utile. La carica di Probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica in seno all'Associazione. Il Collegio dei Probiviri ha il compito di giudicare gli atti di indisciplina o in ogni modo contrastanti il Bene Supremo dell'Associazione nel perseguimento dei propri Scopi Statutari, compiuti dai Soci, ciò avverrà su richiesta del Presidente. Potrà il Collegio dei Probiviri proporre le seguenti sanzioni: 1) diffida, 2) sospensione cautelativa, 3) espulsione. Delle proprie riunioni il Collegio dei Probiviri redige un verbale da annotare su apposito libro. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate al Presidente dell'Associazione, affinché adotti gli opportuni provvedimenti, e ne dia comunicazione agli interessati. Nel caso di contenzioso, non risolvibile nell'ambito Statutario, è sempre garantito il ricorso all'autorità giudiziaria. Articolo 26 – Norme Finali La Vita dell'Associazione SOULNESS è regolata dal Presente Statuto che viene accettato da TUTTI gli Associati incondizionatamente al momento della Domanda di Adesione a SOULNESS. Per quanto qui non contemplato valgono le norme vigenti di Legge.
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